Legge “Dopo di Noi”: trappole e limiti

Attesa
“L’attesa” di R. Maola 2015 Matita su carta 63×48 cm

La legge Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è stata approvata il 14 giugno 2016 in via definitiva dalla Camera dei Deputati e a breve verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nonostante i riferimenti agli altisonanti articoli della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, un’attenta analisi delle misure adottate porta a concludere che quest’ultime abbiano creato le premesse per un arretramento dei diritti e delle tutele delle persone diversamente abili, nonché rifletta una visione paternalista e assistenzialista della disabilità.

La critica fondamentale che si può fare a questa legge è quella di adottare misure discutibili per supplire e/o prevenire l’emergenza derivante dal venir meno del supporto della famiglia, ratificando e ribadendo così (la 328 già lo faceva esplicitamente nell’art. 16) il principio secondo cui alla famiglia è demandata la responsabilità di provvedere ai bisogni speciali dei figli.

Il processo di preparazione del cosiddetto Dopo di Noi dovrebbe iniziare in età precoce

garantendo l’inclusione sociale e favorendo la maturazione dell’intima consapevolezza che le persone disabili sono titolari di diritti fondamentali come chiunque altro, nonché il diffondersi di una cultura della qualità della vita.

Il benessere psico-sociale nel Dopo di Noi è direttamente proporzionale a quello raggiunto durante le prime fasi del ciclo di vita.  Da questo punto di vista il Legislatore avrebbe dovuto intervenire potenziando e migliorando le leggi esistenti, ad esempio:

  • Prevedendo il finanziamento di corsi di formazione obbligatori per divenire amministratore di sostegno, istituendo organi di vigilanza e redigendo un codice deontologico con relative sanzioni (L. 6/2004);
  • Riformando alcuni scellerati provvedimenti quale quello preso con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 art. 5 comma 1 che ha portato a 500 millesimi la maggioranza necessaria per deliberare interventi di abbattimento di barriere architettoniche nei condomini;
  • Finanziando le leggi relative all’abbattimento delle barriere architettoniche (l.13/89), l’utilizzo degli ausili tecnologici per la comunicazione, la mobilità e la gestione pratiche amministrative e delle incombenze quotidiane, l’assistenza di base (L. 162/98), l’applicazione dei programmi per lo sviluppo di comportamenti adattativi e delle competenze pratiche in bambini, adolescenti e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico (l. 134/2015) o deficit dello sviluppo cognitivo.

Questa legge non persegue l’empowerment delle persone con disabilità.

Un’analisi puntuale evidenzia le insidie che nasconde nelle sue pieghe nonostante le dichiarate buone intenzioni. Scorrendo l’art. 4 balzano immediatamente all’occhio 3 considerazioni:

  • Non specificando in cosa debbano consistere i programmi di deistituzionalizzazione di cui alla lettera a) e successivamente specificando, nella lettera c), che la finalità è quella di destinare i fondi alla costruzione di soluzioni alloggiative in co-housing (co-abitazione), fa subito comprendere come si pensi di risolvere il problema dell’istituzionalizzazione creando soluzioni abitative che ospitino comunque gruppi di persone con disabilità: si passa in sostanza dal grande istituto al piccolo istituto. Ciò potrà anche concretizzarsi in un miglioramento delle condizioni di vita, ma lede comunque il diritto delle persone disabili di scegliere dove e con chi vivere, sancito dall’art. 19 de La Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità espressamente richiamato dalla legge stessa;
  • Prevedendo che in condizioni di difficoltà ed emergenza, lettera b), legate al fatto che la famiglia non sia più in grado di assistere la persona disabile per decesso, malattia o vecchiaia, si possa provvedere, seppur temporaneamente, con soluzioni extra-familiari, si instilla il timore che la persona disabile venga allontanata dal proprio nucleo familiare e si scoraggia la richiesta di aiuto ai servizi territoriali. La legge avrebbe dovuto prevedere la priorità d’intervento domiciliare allorché vengano segnalate situazioni nelle quali il supporto familiare viene meno.
  • Il richiamo, nella lettera d), alla finalità di sviluppo di programmi di accrescimento delle competenze di autonomia ed adattamento nelle persone con disabilità è del tutto decontestualizzato in quanto questi programmi devono essere attuati in età evolutiva o al più tardi nella prima età adulta, non certo quando la persona disabile ha già 40-50 anni e si comincia a pensare al “Dopo di Noi” con l’approssimarsi della terza o quarta età dei genitori.

Art. 5: milioni di spesa pubblica a vantaggio delle compagnie assicurative.

L’art. 5 con il quale si eleva la soglia di detraibilità dei premi di assicurazioni stipulate da un genitore a beneficio della persona disabile, in caso di decesso o malattia/infortunio che comporti un’invalidità permanente superiore al 5% del primo, non tiene conto del fatto che molte volte i caregiver familiari sono già malati o presentano invalidità. Così come non tiene conto che la loro speranza di vita è inferiore alla media della popolazione di riferimento come dimostrato dalla ricerca della biologa premio Nobel Elizabeth Blackburn (testo della ricerca). Questi fattori potrebbero indurre le compagnie assicurative ad evitare di stipulare polizze oppure a farlo a premi maggiorati in virtù del rischio maggiore. Inoltre, solo questo intervento si prevede assorbirà 35,7 milioni di euro per il 2017 e 20,4 milioni di euro per il 2018 (comma 2 art. 5), a fronte di un risparmio annuo, in termini di detrazione fiscale, pari a euro 142,50 per famiglia!

Diverse sono le insidie che nasconde la prassi del trust.

L’articolo 6, stabilendo esenzioni dalle imposte di successione e di donazione di beni immobili e mobili destinati a fondi vincolati per lo svolgimento di opere destinate alla cura di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 2645-ter del codice civile (il cosiddetto trust), rischia di indurre i genitori a violare i diritti dei figli disabili.

L’articolo 2645-ter del codice civile sancisce la formazione di trust attraverso la donazione in vita o la destinazione successoria di beni mobili o immobili ad un ente.

Detto ente deve essere scelto tra organizzazioni non lucrative accreditate nell’assistenza di persone con disabilità ed è tenuto, pena decadenza, ad attenersi al programma stabilito nell’atto di stipula. Una volta siglato l’accordo, il disponente (chi dona i beni al fondo speciale) non ha più potere né sui beni, né sull’ente che li deve gestire, in quanto il trust ha come presupposto proprio l’autonomia del dedicando rispetto al disponente. Il trust può essere disposto anche fino al decesso della persona disabile (il beneficiario). Eventualmente si può solo contestare al dedicando di non rispettare i termini dell’atto di stipula.

Innanzitutto, occorre sottolineare che questo provvedimento riguarda tutte le tipologie di disabilità grave comprese quelle che non ineriscono alla sfera cognitiva e quelle la cui entità del deficit cognitivo non è tale da giustificare l’interdizione, ma il semplice supporto di un amministratore di sostegno.

Nel concreto se un genitore, ritenendo per pregiudizio il/la figlio/a incapace di autogovernarsi e di amministrare i beni oggetto dell’eredità, decidesse con un intento protettivo di affidarli ad un’organizzazione, di fatto lo/la esproprierebbe del diritto di successione ereditaria.

Un’altra considerazione riguarda la difficoltà di stabilire anni prima quali possano essere i desideri e i progetti di una persona per tutto il resto della sua vita. Che succede se Tizia, donna disabile di 50 anni i cui genitori hanno vincolato un immobile di loro proprietà per realizzare una co-house da condividere con altre persone disabili, riceve una proposta di lavoro in un’altra città? O decide di fare un viaggio? O si innamora e decide che vorrebbe andare a convivere con il partner?

E ancora. Si prevede nell’art 6 che nell’atto di stipula del trust si specifichino i bisogni e le necessità assistenziali necessarie a prevenire l’istituzionalizzazione (N.B.: siamo lontani dal concetto di qualità della vita) e che venga individuata una figura di controllo. Peccato però che la norma non specifichi che detta figura di controllo debba essere totalmente estranea all’ente gestore: ne consegue che non si può escludere che il controllore appartenga alla stessa organizzazione da controllare.

Analogo conflitto di interessi si può configurare grazie al fatto che la legge non esclude che al decesso della persona disabile beneficiaria i beni diventino di proprietà dell’ente gestore.

Questi ultimi 2 vuoti legislativi sono ingenuità evidenti, considerando l’angoscia di migliaia di genitori di persone con disabilità rispetto all’eventualità che, dopo la loro morte, il/la figlio/a venga maltrattato/a o trascurato/a.

In conclusione, questa legge assorbirà centinaia di milioni di euro che saranno sottratti alla spesa per l’inclusione sociale delle persone con disabilità senza apportare misure efficaci anche solo a garantire assistenza e protezione sicure, ma gettando i presupposti per violazioni grossolane dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Nonostante i propositi positivi della stesura del primo progetto di legge, il risultato finale è andato in tutt’altra direzione probabilmente perché nel processo legislativo non sono coinvolte in maniera diffusa le persone che vivono sulla propria pelle le realtà sulle quali si interviene.

Liberarsi dalla violenza si può!

images_territori_piemontedonne1In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa dal partner. I numeri dei femminicidi sono la punta dell’iceberg di una realtà di sopraffazione fisica, terrorismo psicologico e sottomissione morale di cui probabilmente nessuno riesce a cogliere la portata effettiva.

Ogni volta che la cronaca racconta di un caso di femminicidio, in ordine di tempo ricordiamo Sara Di Pietrantonio, la libertà e la dignità delle donne subiscono una ferita profondissima in quanto si insinua sempre più in profondità l’odioso ricatto psicologico secondo il quale ribellarsi alla sopraffazione di un partner che non accetta di essere respinto può condurre a subire le peggiori atrocità. Non a caso scrivo: “ogni volta che la cronaca racconta di un femmicidio”, non per ammiccare ad una folle proposta di censura, bensì per sottolineare che se l’uccisione di un essere umano è un fatto oggettivo, il modo in cui i media lo raccontano determina l’impatto sul vissuto di milioni di persone. L’assassinio della piccola Sara (22 anni), per le modalità con le quali è avvenuto,  oltre a rimandarci una rinnovata, scioccante consapevolezza della crudeltà che i cosiddetti ragazzi “normali” (di cui ogni ragazza potrebbe innamorarsi) riescono a rendersi artefici, ci restituisce la percezione di una società talmente frammentata e priva di ogni senso di protezione verso le proprie figlie, da reagire con indifferenza e/o codardia di fronte alla richiesta di aiuto palese e disperata di una ragazza che sapeva che stava per morire (dalle ricostruzioni degli inquirenti è emerso che prima di essere sopraffatta Sara avrebbe chiesto aiuto agli automobilisti che non si sarebbero fermati).

Ma non è così, la violenza e il suo odioso ricatto non sono il destino delle donne, le persone non sono tutte vigliacche e sono molte le cose che si possono fare per prevenire la violenza e consentire alle donne di vivere una vita libera dai condizionamenti dei maschi. Perché di questo abbiamo bisogno, di mettere in atto azioni a livello culturale, psicologico e sociale che modifichino radicalmente le modalità di relazione tra uomini e donne:

  1. affermare sempre e comunque che le donne sono libere, forti, indipendenti e capaci come e più degli uomini: qualsiasi limitazione della libertà delle donne, anche a scopo protettivo, ne mina l’autostima e l’autorevolezza esponendole al rischio di strutturare atteggiamenti di dipendenza  anche da maschi maltrattanti e violenti; le donne non sono oggetti deputati al benessere emotivo e al piacere sessuale degli uomini, hanno in ogni momento il diritto di modificare o interrompere relazioni che provocano loro sofferenza o non danno più piacere;
  2. affermare e ribadire il principio secondo cui la rabbia non è un segno d’amore, essa è un’emozione naturale e legittima, ma diventa un problema quando viene agita ripetutamente in comportamenti di violenza psicologica (battute sarcastiche e svalutanti, critiche aspre ed incessanti, minacce, umiliazioni, ecc.),  fisica (percosse, strattoni e “giochi” maneschi) e sessuale (la violenza può passare anche nelle modalità di condurre un rapporto consenziente); la rabbia nelle relazioni tra uomo e donna parte sempre dalla pretesa di controllare e possedere quest’ultime, perciò bisogna sempre ricordare che le donne sono libere e, di conseguenza, né pretesa né rabbia hanno motivo di esistere; chi agisce questi comportamenti, chi ne è vittima o chi assiste o ne viene a conoscenza deve, senza indugiare, richiedere l’aiuto di un professionista o, ove necessario, delle Autorità;
  3. ricordare che il furore più distruttivo può albergare nelle persone più “normali” e socialmente integrate che conosciamo; esso può trapelare anche nel linguaggio metaforico, nelle fantasie, nei giochi e nelle battute; non bisogna mai sottovalutare queste espressioni soprattutto se sono ripetute e vividamente descritte;
  4. in famiglia differenziare i ruoli in modo che, un genitore abbia quello più normativo dettando le regole e disponendo i divieti, mentre l’altro curi l’alleanza e la confidenzialità con i figli: le ragazze che si percepiscono sole e prive di qualcuno a cui confidare di trovarsi invischiate in una relazione difficile sono quelle più vulnerabili e a rischio stalking e violenza (ci tengo a precisare che questa è un’indicazione di carattere generale che non ha nulla a che vedere con il caso di Sara);
  5. quando si vuole interrompere una relazione, incontrare la persona che si vuole lasciare facendosi accompagnare da familiari o amici (o in un luogo pubblico)  ed essere chiare e dirette; fatto questo è necessario respingere ogni altro tentativo di approccio in maniera decisa e neutra: non sono necessarie né suppliche, né giustificazioni, né giudizi perché si è sempre liberi di interrompere una relazione;
  6. ricordare sempre che se la persona lasciata reitera condotte intrusive, minacciose o moleste tali da indurre uno stato perdurante di ansia, indurre modificazione delle abitudini o preoccupazioni per l’incolumità propria o dei propri cari, si configura il reato di stalking (art. 612 bis del Codice Penale); non è affatto vero che esso è stato depenalizzato, la riforma ha solo disposto l’archiviazione obbligatoria di quei casi in cui non vi è una palese reiterazione delle condotte moleste; è importante presentarsi all’Autorità Giudiziaria con un resoconto scritto chiaro, dettagliato e corredato di riferimenti temporali e testimoniali, portare copia dei messaggi o delle mail, registrazioni delle telefonate (esistono anche app che individuano i numeri delle telefonate anonime e registrano); inoltre prima ancora di sporgere denuncia è possibile fare un esposto chiedendo un ammonimento da parte del Questore (Fonte: sito Arma dei Carabinieri).
  7. imparare a riconoscere e contrastare il cosiddetto fenomeno del gaslighting; esso è un comportamento manipolatorio che attuano prevalentemente i partner maschi e che induce la donna a dubitare sempre di se stessa e della propria capacità di giudizio e di esame di realtà; portato alle sue estreme conseguenze può indurre una dipendenza fisica, psicologica ed economica compromettendo; per contrastare il gaslighting è necessario avere altre persone con le quali confrontarsi, un professionista o un familiare/amico fidato che aiuti a dare una valutazione “non manipolatoria” dei fatti riportati.

Infine, oltre a questi cambiamenti di mentalità e condotta attuabili negli ambiti familiari e sociali, è necessario intervenire sul livello macro-sociale e mass-mediologico.

Altrove ho evidenziato come alcune testate giornalistiche abbiano utilizzato il video girato dal branco che ha violentato una ragazza di Rio de Janeiro per convogliare le visualizzazioni del sito e vendere gli spot che precedevano il video.

Screenshot-2016-05-30_12

downloadSui social è diventata virale l’indignazione per il titolo in prima pagina del quotidiano “Libero” in riferimento all’omicidio di Sara Di Pietrantonio: quell'”arrostiscono” suona proprio come un voler ridicolizzare e banalizzare una tragedia immane.

Qualche tempo fa fece scalpore una pubblicità di uno strofinaccio super efficace per cancellare “tutte le tracce” alludendo all’omicidio di una donna. Ma da una breve ricerca sul web è possibile documentare una vera e propria tradizione della pubblicità nell’utilizzare contenuti sessisti e di violenza sulle donne dagli anni ’50 ai nostri giorni. Per documentarsi in maniera più esaustiva è possibile scaricare l’e-book di Matteo Mugnani e Ferdi Berisa “La violenza sulle donne nella pubblicità

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Nei programmi tv dedicati ai femminicidi e ai delitti si creano forme di giustificazione nonché di spettacolarizzazione degli omicidi, tali da far apparire chi uccide quasi sotto una luce romantica della quale si nutrono e che cronicizzano le strutture di personalità narcisistica che in molti casi caratterizzano gli assassini. Questi programmi non si limitano a fare informazione, ma usano temi drammatici per fare intrattenimento senza peraltro controllare le modalità con le quali vengono proposti i contenuti e le conseguenze che esse possono innescare.

In conclusione, il dilagare della violenze ha dei precisi processi sui quali è possibile ed urgente intervenire, non è un fenomeno metafisico che sfugge al nostro controllo.

Riferimenti bibliografici

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