La legge 37/1974 e la successiva integrazione della legge 60/2006, stabiliscono che le persone non vedenti hanno diritto ad essere sempre accompagnate dal proprio cane guida anche sui mezzi di trasporto pubblici, aerei compresi, e in tutti gli esercizi commerciali.
Le sanzioni previste per chi intende non agevolare l’ingresso del cane guida variano dai 500 ai 2500 euro. E’ sufficiente contattare l’autorità giudiziaria per far valere la legge.
Di seguito il testo delle leggi a cui si fa riferimento.
L. n. 34 del 14 febbraio 1974 (int. da L. n. 60 del 2 agosto 2006) “Accesso gratuito per i cani guida per non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici”.
Legge n. 37 del 14 febbraio 1974
Articolo unico
1. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
2. Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.
(seguono le integrazioni attuate dalla L. n. 60/2006)
3. I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida,sono soggetti ad una sanzione amminstrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
4. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
5. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida
Fonte: Feder F.I.D.A. (Federazione Italiana Diritti Animali)